PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo del segreto).

      1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e ogni altro atto presupposto sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

Art. 2.
(Divieto di pubblicazione di atti).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione. È altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non rispondenti a una utilità sociale dell'informazione o ad un reale interesse pubblico

 

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ovvero che coinvolgono la sfera privata di soggetti estranei al procedimento penale».

Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Se la rivelazione o l'utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione»;

          b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi previste dal secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

      2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000».

Art. 4.
(Responsabilità degli enti).

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

      «Art. 25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da cento a centocinquanta quote».

 

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Art. 5.
(Modifica all'articolo 266-bis
del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 267
del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      «3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendono assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini o quando l'intervento dell'organo giurisdizionale costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 268
del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque

 

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non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1»;

          b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 8.
(Introduzione degli articoli da 268-bis a 268-sexies del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale, coma modificato dall'articolo 7 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 268-bis. - (Trasmissione e deposito dei verbali). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.
      2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
      3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.

 

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      4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.
      5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

      Art. 268-ter. - (Udienza di acquisizione delle conversazioni). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.
      2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
      3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono coperti da segreto.
      4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

      Art. 268-quater. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.
      2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e, successivamente, nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
      3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia.

 

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      4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

      Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero affinché le custodisca nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.

      Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custoditi nell'archivio riservato, previsto dall'articolo 269, comma 1.
      2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice, se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
      3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.
      4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia».

 

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Art. 9.
(Modifiche all'articolo 269
del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione»;

          b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 270
del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato previsto dall'articolo

 

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269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».

Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
      4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».